Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica

L’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, é consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove é stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell’applicazione delle procedure previste nel presente articolo, é selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’università e della ricerca. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea […], per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell’Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, sulla base di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualità’ di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione europea in qualità’ di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall’articolo 27-quinquies, comma
2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, é disciplinata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e, fra l’altro, prevede:
a) l’iscrizione nell’elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell’istituto privato per chiedere l’ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione d’irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell’iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

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