La cittadinanza: Quadro normativo vigente

La normativa in materia di cittadinanza è disciplinata essenzialmente dalla legge n. 91 del 1992.

Secondo questa legge, chi ha genitori (sia padre che madre) cittadini italiani acquista la cittadinanza italiana per legge alla nascita (Legge 91/1992, articolo 1, comma 1, lettera). a)): Si tratta del cosiddetto metodo jure Sanguinis per ottenere la cittadinanza.

L’ordinamento giuridico italiano riconosce anche il criterio alternativo dell’uso esclusivo, ma solo in misura limitata e nei seguenti casi:

Se la persona è nata nel territorio italiano e i suoi genitori (dal punto di vista giuridico) o un apolide (cioè senza cittadinanza) (articolo 1, paragrafo 1, lettera b)).
Persona nata sul territorio italiano che non può acquisire la cittadinanza dei suoi genitori perché la legge del paese di origine dei genitori esclude l’acquisto della cittadinanza per i figli nati all’estero (articolo 4). 1, Co., Ltd. 1, Lettera. B));
Minori di genitori ignoti ritrovati sul territorio italiano (dopo abbandono) e per i quali gli interessati non possono dimostrare la titolarità di altra nazionalità (art. 1, comma 2).
La cittadinanza italiana può essere ottenuta anche mediante riconoscimento della discendenza (da parte di padre o madre cittadini italiani) o previa verifica giudiziale dell’esistenza della discendenza. Nelle due ipotesi presentate, l’acquisto della cittadinanza è automatico per i figli minorenni (art. 2, comma 1). I figli maggiorenni conservano invece la cittadinanza, che si determina per discendenza, effettuando apposita dichiarazione, dichiarazione giudiziale di discendenza, o dichiarazione di validità di una decisione straniera in Italia entro un anno dal riconoscimento. Puoi scegliere la cittadinanza. La determinazione della filiazione è stata effettuata fuori del Paese (articolo 2, comma 2 dello stesso articolo). 2).

Agli stranieri di origine italiana viene offerto un percorso semplificato verso la cittadinanza. Gli stranieri o gli apolidi, discendenti (fino al secondo grado) di cittadini italiani, possono acquisire la cittadinanza italiana per nascita, previa espressa dichiarazione di volontà.

ha effettivamente prestato servizio militare completo nell’Esercito Italiano. In tal caso, la volontà dell’interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere preventivamente espressa (art. 4, comma 1, lettera a)); 91/1992 prevede che, ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana, chi ha svolto il servizio militare nelle Forze Armate italiane o abbia prestato un servizio equivalente al servizio militare non può essere idoneo al servizio militare vero e proprio (es.: Servizio Civile e di Milizia). ). Questi verranno integralmente rimborsati salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore riconosciute dall’autorità competente (DPR 572/1993, articolo 1, comma 2, lettera b)).
Accettare incarichi pubblici alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero (art. 4, comma 1, lettera b)). Risiedono legalmente in Italia da almeno due anni da quando sono diventati maggiorenni 4.444 persone. La volontà di ottenere la cittadinanza italiana deve essere espressa entro l’anno successivo mediante dichiarazione (art. 4, lett.). 1. Lettera. C)).
È considerato legalmente residente nel territorio italiano chi, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, vi risiede e adempie alle condizioni e agli obblighi stabiliti dal Regolamento sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia (Esecutivo Ordine 572). /1993, Art. 1, Co. 2, Bst. ) ).
È considerato cittadino italiano lo straniero nato in Italia, purché risieda legalmente e continuativamente in Italia fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (art 4)2).

Disposizioni particolari valgono per l’acquisto della cittadinanza degli stranieri o degli apolidi sposati con cittadini italiani (articolo 4). da 5 a 8). Il coniuge straniero di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza mediante istanza presentata al governatore del luogo di residenza dell’interessato o, in caso di residenza all’estero, alla competente autorità consolare, se ricoprono contemporaneamente le seguenti condizioni : Masu.

Residenza legale nel territorio italiano. Almeno 2 anni dal matrimonio, oppure 3 anni dal matrimonio tra straniero e cittadino nel caso di straniero residente all’estero. Se il coniuge ha figli, il suddetto periodo è dimezzato.
Persistenza del vincolo tra marito e moglie.
Assenza di separazione senza scioglimento del matrimonio.
Mancata condanna per delitti contro la personalità internazionale e nazionale dello Stato e contro i diritti politici delle persone.
Assenza di condanna penale per un delitto non colposo con una pena prevista dalla legge pari ad almeno tre anni.
Non risultano condanne per reati non politici pronunciate da autorità giudiziarie straniere che siano state riconosciute in Italia con pena detentiva superiore ad un anno.
Nel caso specifico non sussistono comprovati motivi legati alla sicurezza della Repubblica.
I requisiti per ottenere la cittadinanza per matrimonio sono stati modificati dalla Legge n.
nell’ambito del “Pacchetto Sicurezza”. 94/2009 (Articolo 1, comma 11). Le norme introdotte nel 2009 sono più severe sotto due aspetti. La permanenza nel territorio della Repubblica deve avvenire ogni due anni anziché ogni due anni come previsto in premessa. Questo soggiorno è previsto per due anni dopo il matrimonio. La nuova legge prevede anche la possibilità di dimezzare la pena detentiva se il coniuge ha figli.

Si segnala inoltre che il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012 ha conferito al Governatore il potere di adottare provvedimenti per concedere o negare la cittadinanza a cittadini stranieri sposati con cittadini italiani. Tuttavia, se il coniuge straniero risiede all’estero, la competenza spetta al Segretario del Dipartimento per i Diritti Civili e l’Immigrazione e, se sussistono ragioni a sostegno della sicurezza della Repubblica, al Segretario dell’Interno.

Il termine per la determinazione del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza per matrimonio era di 48 mesi (4 anni).

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