Come è regolato l’ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri altamente qualificati?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo del 28 giugno 2012, n.108 “attuazione della Direttiva europea n. 2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”, sono entrate in vigore le norme che introducono la c.d. Carta blu UE, titolo al soggiorno che può essere rilasciato ai lavoratori stranieri cittadini di Paesi terzi che sono altamente qualificati. Il provvedimento introduce l’articolo 27-quater nel T.U. Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e succ. mod. ed integrazioni) che prevede che i lavoratori stranieri extracomunitari altamente qualificati possano fare ingresso in Italia, con apposito visto, al di fuori del regime delle quote: quindi in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i c.d. “decreti flussi”.
Vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria, di durata almeno triennale, con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche.
La qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011:
livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;
livello 3: professioni tecniche.
L’elenco completo si può trovare all’indirizzo web: http://cp2011.istat.it .
Nel caso di professioni regolamentate, cioè quelle che prevedono l’iscrizione ad albi o registri, sono richiesti: il riconoscimento della qualifica professionale, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la dichiarazione di valore del titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana (d.lgs. del 09 novembre 2007, n.206, “attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”).
Qualora, invece, si tratti del riconoscimento del titolo relativo a professioni non regolamentate, la procedura è stata semplificata dalla Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 17 marzo 2014, “modifiche al Testo Unico per l’Immigrazione, apportare dalla Legge n.9 del 2014…”, emanata a seguito della riforma dell’art.27-quater del T.U. Immigrazione. Infatti, in questi casi, non è più necessario richiedere il riconoscimento della qualifica professionale, ma è sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana. In entrambi i casi, la procedura per ottenere la Carta blu UE presuppone la richiesta di nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.), della Prefettura – UTG territorialmente competente, da parte di un datore di lavoro. E’ competente, in alternativa, la Prefettura – UTG della provincia di residenza del datore di lavoro, o della provincia in cui ha sede legale l’impresa, o infine di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.
Tuttavia, il datore di lavoro che vuole presentare tale domanda di nulla-osta all’ingresso, in base al combinato disposto degli art. 22, comma 2, T.U. Immigrazione e art.27-quater T.U. Immigrazione, deve preventivamente verificare, presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità, idoneamente documentata, di un lavoratore presente nel territorio nazionale, in possesso delle caratteristiche professionali corrispondenti a quelle del lavoratore extracomunitario altamente qualificato per il quale richiede il nulla-osta al lavoro. Questa verifica, prevista dal T.U. Immigrazione come presupposto ai fini del rilascio dell’eventuale nulla-osta al lavoro, si realizza attraverso la formalizzazione, da parte dell’azienda, al Centro per l’Impiego competente, dell’offerta di lavoro che specifichi la figura professionale richiesta e le mansioni che dovrebbe svolgere il lavoratore altamente qualificato. La successiva richiesta di nulla-osta, presentata con apposita procedura online (https://nullaostalavoro.interno.it), dovrà essere corredata da una proposta di contratto di lavoro, o offerta vincolante, della durata di almeno un anno, insieme alla certificazione rilasciata dal Paese di provenienza del cittadino straniero che attesti il titolo di istruzione e la qualifica professionale. Ai fini del rilascio del nulla-osta, il contratto di lavoro, o l’offerta vincolante, deve prevedere un requisito retributivo minimo lordo annuale del lavoratore non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (quindi pari a 24.789 euro, come previsto dall’art.27-quater, comma 5, T.U. Immigrazione, essendo il livello minimo pari a 8.263 euro, aumentato a 11.362 euro in caso di presenza del coniuge e ulteriormente aumentato di 516 euro per ciascun familiare a carico, come indicato dall’articolo 8, comma 16, della legge n.537/1993 e successive modifiche).
Qual è la procedura per richiedere il nulla-osta all’ingresso?
La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati, sono regolati dalle disposizioni generali in materia di ingresso per lavoro di cui all’art.22 T.U. Immigrazione (cfr. Sez.5 ingresso per lavoro subordinato anche stagionale), fatte salve le specifiche prescrizioni previste dall’articolo 27- quater T.U. Immigrazione.
Il datore di lavoro interessato ad assumere un lavoratore altamente qualificato, che ha i requisiti per ottenere la Carta blu UE, dovrà richiedere online il nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente. Per accedere alla procedura telematica per l’invio delle domande, è necessario registrarsi al servizio di invio telematico sul sito del Ministero dell’Interno, nell’apposita sezione https://nullaostalavoro.interno.it, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica (Circolare del Ministero dell’Interno 3 agosto 2012 – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione). La procedura telematica di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di una identità SPID come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.3738 del 04 dicembre 2018.
Completata la fase di registrazione, si accede all’area “Richiesta moduli”, dove è possibile compilare la richiesta di nulla-osta al lavoro per il rilascio della Carta blu UE (Modulo BC). Per inviarlo è necessario indicare tutti i dati obbligatori richiesti, tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo (calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa). L’utente può comunque aiutarsi con le guide alla compilazione online e verificare i dati immessi. L’avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell’utente.